Il Sindaco di Montecchio Emilia
VISTI
· il Decreto Legislativo n. 351/1999, che disciplina le misure da intraprendere per la tutela della qualità dell’aria, con particolare riferimento agli articoli 7 “Piani d’azione” e 8 “Misure da applicare nelle zone in cui i livelli sono più alti dei valori limite”;
· il Decreto Ministeriale 163/1999, che definisce le norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i Sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione;
PRESO ATTO CHE:
· dai dati di qualità dell'aria rilevati dall'ARPA si evince un'elevata criticità, determinata dal particolato fine PM10 con valori annuali costantemente superiori al valore limite fissato dal citato decreto;
· traffico ed energia costituiscono i fattori responsabili congiuntamente della quota di gran lunga preponderante di emissioni in atmosfera, sia per quanto riguarda gli inquinanti tradizionali che i gas serra;
· il traffico stradale costituisce il principale fattore di pressione sull’ambiente atmosferico nelle aree urbane;
· il traffico è responsabile a livello regionale, secondo le stime effettuate da ARPA, di circa il 60% delle emissioni di ossidi di azoto e di una quota analoga di composti organici volatili;
· per l’elaborazione dei piani e programmi di risanamento e tutela della qualità dell’aria previsti dal D. Lgs. 351/99, è necessario valutare l’efficacia delle misure intraprese o programmate con riferimento alle azioni di risanamento, in particolare quelle relative alle emissioni da traffico nelle aree urbane;
· nelle aree urbane tale quota può salire fino a oltre il 70% per entrambi gli inquinanti ;
· in tali aree, inoltre, è responsabile di oltre il 90% delle emissioni di monossido di carbonio e di benzene, e del 45-50% delle emissioni di PM10 primario oltre a rappresentare in Regione circa il 27% delle emissioni di anidride carbonica, il principale gas a effetto serra;
· per quanto riguarda la problematica generale delle emissioni in atmosfera va menzionato il problema dell’armonizzazione degli obiettivi locali con gli obiettivi nazionali di contenimento delle emissioni, previsti dai protocolli attuativi della Convenzione di Ginevra sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero, e dal protocollo di Kyoto relativo alla Convenzione quadro sui cambiamenti climatici e dalle direttive europee sul contenimento delle emissioni.
· della valutazione dei risultati ottenuti dalle azioni per il miglioramento della qualità dell’aria misurati dall’ARPA;
· dei dati elaborati dall’AUSL (Dipartimento di prevenzione) sugli effetti dell’inquinamento atmosferico per la salute pubblica, in particolare per i bambini e le altre persone particolarmente sensibili all’inquinamento.
TENUTO CONTO CHE
· il 1° gennaio 2005 sono entrati in vigore i limiti imposti dall’Unione Europea per ridurre i danni arrecati alla salute dei cittadini dall’inquinamento atmosferico legato all’aumento dell’uso individuale dei veicoli a motore;
· l’Unione Europea consente, nell’arco dell’anno, di superare il valore limite di concentrazione di PM10 per non più di 35 giorni;
LETTI
· la L.R. 21.4.1999 n. 3 disciplina, agli art. 121 e 122, le funzioni della Regione e degli Enti locali sull’inquinamento atmosferico;
· l’Accordo regionale di programma sulla qualità dell'aria 2009-2010, per la gestione dell'emergenza da PM10 e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE di cui al D.M. 2/04/2002, n. 60", firmato in data 15.10.2009 dalla Regione Emilia Romagna, dalle Province, dai Comuni capoluogo e dai Comuni superiori a 50.000 abitanti;
ATTESO CHE
secondo l’articolo 3 "Campo di applicazione" dell’Accordo di programma, questo trova applicazione nei territori dei Comuni capoluogo di provincia, in quelli con popolazione superiore a 50.000 abitanti ed in quelli di area vasta , dovendosi intendere, per area vasta, il territorio che è stato definito come “agglomerato”, nel Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria della Provincia di Reggio Emilia ( PTQA ) approvato in Consiglio Provinciale con deliberazione n. 113 del 18 ottobre 2007;
RICHIAMATO
· l'art. 6 "Conferenza dei Sindaci" del suddetto Accordo di programma, secondo il quale per attuare e gestire l'Accordo con i criteri e le modalità richieste dalla scala territoriale di area vasta, viene confermato e rafforzato lo strumento della Conferenza dei Sindaci costituita dal Comune capoluogo, dai Comuni dell'area stessa e dalla Provincia che ne assicura l’impulso e il coordinamento;
PRESO ATTO CHE
· la Conferenza ha il compito di pervenire ad intese attuative dell'Accordo, così da facilitare ed armonizzare la gestione degli interventi sulla mobilità e delle relative aree di influenza, al fine di tutelare la salute ed arrecare il minor disagio possibile ai cittadini;
VALUTATA
· la necessità di individuare azioni necessarie per affrontare le criticità originate dalle concentrazioni di PM10 che si registrano nella stagione invernale, finalizzate al raggiungimento dei livelli di qualità dell'aria, previsti dall'U.E.;
LETTI
· l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30.04.1992, n° 285, con il quale si dà facoltà ai Comuni di limitare, nei centri abitati, con ordinanze motivate e rese note, la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;
· l’art. 50 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con D.L.vo 18 Agosto 2000 n. 267, in merito alle competenze del Sindaco;
O R D I N A
la limitazione parziale della circolazione, secondo le modalità esplicitate nel seguito del presente provvedimento, nell’area del centro abitato di Montecchio Emilia, individuata dalla planimetria in allegato.
MODALITÀ DELLE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE
dal 3 NOVEMBRE 2009 al 31 MARZO 2010
( con esclusione dei giorni festivi )
DIVIETO DI CIRCOLAZIONE dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle ore 8,30 alle ore 18,30 ;
per i seguenti veicoli , anche se provvisti di bollini blu :
►VEICOLI A BENZINA NON RISPONDENTI ALLA DIRETTIVA 91/441 CE E SEGUENTI ;
►VEICOLI DIESEL NON RISPONDENTI ALLA DIRETTIVA 94/12 CE E SEGUENTI;
►VEICOLI COMMERCIALI DIESEL FINO A 3,5 t. NON RISPONDENTI ALLA DIRETTIVA 96/69 CE E SEGUENTI;
► CICLOMOTORI E MOTOCICLI A DUE TEMPI NON RISPONDENTI ALLA DIRETTIVA 97/24 CE E SEGUENTI, ANCHE SE PROVVISTI DI BOLLINO BLU;
vale a dire :
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veicoli Euro 0 a benzina |
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veicoli Euro 0 ed Euro 1 diesel |
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Ciclomotori a due tempi Euro 0 |
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Motocicli a due tempi Euro 0 |
dal 7 GENNAIO al 31 MARZO 2010
( con esclusione dei giorni festivi )
DIVIETO DI CIRCOLAZIONE dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle ore 8,30 alle ore 18,30 per i seguenti veicoli anche se provvisti di bollini blu ;
► VEICOLI DIESEL NON RISPONDENTI ALLA DIRETTIVA 98/69A CE E SEGUENTI;
vale a dire :
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diesel Euro 2
( qualora non siano provvisti di filtro antiparticolato ) |
All’interno dell’area interessata dal provvedimento è consentita la circolazione esclusivamente sui seguenti assi di attraversamento o parte di essi come indicato nell’allegato 1, che manterranno la normale transitabilità :
Strada Provinciale SP.28 Reggio Emilia – Montecchio Emilia
Strada Provinciale SP.12 Val d’Enza : Sant’Ilario d’Enza – Montecchio E. – San Polo d’Enza
Strada Provinciale SP.53 Montecchio Emilia – Bibbiano
Strada Provinciale SP.67 Montecchio Emilia - Calerno ( tangenziale est del capoluogo )
Direttrice Sant’Ilario d’Enza – Parma ( Via Saragat )
DEROGHE ALLE LIMITAZIONI DELLA CIRCOLAZIONE
IN DEROGA ALLE LIMITAZIONI SOPRA INDICATE, È CONSENTITA LA CIRCOLAZIONE ALLE SEGUENTI CATEGORIE DI VEICOLI:
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1 |
VEICOLI ELETTRICI E IBRIDI E VEICOLI CON EMISSIONI INQUINANTI NULLE |
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2 |
VEICOLI ALIMENTATI A GAS METANO E GPL |
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3 |
VEICOLI DOTATI DI FILTRO ANTIPARTICOLATO (FAP) OMOLOGATI, DEI QUALI RISULTI ANNOTAZIONE SULLA CARTA DI CIRCOLAZIONE |
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4 |
AUTOVEICOLI CON ALMENO 3 PERSONE A BORDO (CAR POOLING) SE OMOLOGATI A 4 O PIÙ POSTI E CON 2 PERSONE SE OMOLOGATI A 2 POSTI |
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5 |
VEICOLI IN SERVIZIO COMPLEMENTARE AL TRASPORTO PUBBLICO (CAR SHARING), OVVERO VEICOLI IN PRENOTAZIONE CON UTILIZZO DA PARTE DI PIÙ PERSONE |
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6 |
VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO PUBBLICO, QUALI BUS – TAXI – AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE, NONCHÉ VEICOLI AL SERVIZIO DI MANIFESTAZIONI REGOLARMENTE AUTORIZZATE |
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7 |
VEICOLI ADIBITI A SERVIZI DI POLIZIA, A SERVIZI DI STATO, A SERVIZI PUBBLICI E/O DI PUBBLICA UTILITÀ, VEICOLI UTILIZZATI PER LA PULIZIA STRADE E LA RACCOLTA DEI RIFIUTI, VEICOLI ADIBITI A COMPITI DI SICUREZZA PUBBLICA, COMPRESI I VEICOLI DI ISTITUTI DI VIGILANZA E TRASPORTO VALORI, NONCHÉ VEICOLI A SERVIZIO DEL RECAPITO/RACCOLTA POSTALE ED ASSIMILATI, PURCHÉ L’ATTIVITÀ SIA ATTESTATA DALL’ENTE O DALLA DITTA CHE ESERCITA IL SERVIZIO |
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8 |
VEICOLI CON TARGA DI RICONOSCIMENTO C.C. O C.D. |
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9 |
VEICOLI DI PROPRIETÀ O NELLA DISPONIBILITÀ DELLE TESTATE RADIOTELEVISIVE E DEGLI ORGANI DI STAMPA |
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10 |
VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI STAMPA PERIODICA |
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11 |
VEICOLI A SERVIZIO DEGLI INVALIDI, IN POSSESSO DEL CONTRASSEGNO DI CUI AL D.P.R. 16.12.92 N. 495 |
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12 |
VEICOLI UTILIZZATI DAI MEDICI, IN VISITA DOMICILIARE URGENTE, ESCLUSIVAMENTE NEL TRAGITTO CASA – AMBULATORIO – PAZIENTE E VEICOLI DI SERVIZIO DELLA AUSL ED ARPA, NONCHÉ VEICOLI UTILIZZATI DA VETERINARI, PER CHIAMATE D’URGENZA |
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13 |
VEICOLI UTILIZZATI DAI MEDICI, INFERMIERI E TECNICI DELL’AZIENDA OSPEDALIERA O STRUTTURE SANITARIE EQUIVALENTI CHE, PER MOTIVI DI URGENZA A SEGUITO DI CHIAMATA DI REPERIBILITÀ, DEVONO RAGGIUNGERE GLI OSPEDALI E/O LE STRUTTURE SANITARIE SUCCITATE |
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14 |
VEICOLI DI PERSONALE SANITARIO E DI VIGILANZA E CONTROLLO AMBIENTALE, IN PRONTA DISPONIBILITÀ CON ATTESTAZIONE RILASCIATA DALLA STRUTTURA DI APPARTENENZA |
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15 |
VEICOLI DI ASSISTENTI DOMICILIARI CHE PRESTANO SERVIZIO PER STRUTTURE E/O ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE O PRIVATE CON ATTESTAZIONE RILASCIATA DALLA STRUTTURA DI APPARTENENZA |
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16 |
VEICOLI PER IL TRASPORTO DI PERSONE SOGGETTE A VISITE MEDICHE, A TRATTAMENTI PSICOTERAPEUTICI, A RICOVERI E/O TRATTAMENTI SANITARI E/O RIABILITATIVI, PROGRAMMATI E/O CONTINUATIVI, ATTESTATI DA CERTIFICATO O PRENOTAZIONE DELLA PRESTAZIONE (SE LA PATOLOGIA NON CONSENTE L’UTILIZZO DEI VEICOLI ADIBITI A TRASPORTO PUBBLICO) |
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17 |
VEICOLI DIRETTI ALL’ISPETTORATO DI MOTORIZZAZIONE CIVILE E/O OFFICINE AUTORIZZATE PER EFFETTUARE COLLAUDI E REVISIONI PROGRAMMATI |
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18 |
VEICOLI DI ARTIGIANI DI AZIENDE O ENTI PUBBLICI O ORGANI DECENTRATI DELLO STATO, MUNITI DI CONTRASSEGNO AZIENDALE, SE NON FACILMENTE RICONOSCIBILI, ADIBITI A SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE D’EMERGENZA |
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19 |
VEICOLI DI LAVORATORI IN SERVIZIO PRESSO AZIENDE, O PRESSO ENTI PUBBLICI, O DI LAVORATORI AUTONOMI, IN CUI L’ORARIO DI SERVIZIO ABBIA INIZIO O FINE, IN PERIODI NON COPERTI DAL TRASPORTO PUBBLICO, LIMITATAMENTE AI PERCORSI CASA - LAVORO. LA DEROGA RIGUARDA, ALTRESÌ, I LAVORATORI IN PRONTA DISPONIBILITÀ O REPERIBILITÀ, PER CHIAMATE D’URGENZA.
I LAVORATORI INTERESSATI DOVRANNO ESSERE MUNITI DI CERTIFICAZIONE RILASCIATA DAL DATORE DI LAVORO O DI TESSERA DI RICONOSCIMENTO DELL'ATTIVITÀ SVOLTA, ATTESTANTE LA TIPOLOGIA E/O L’ARTICOLAZIONE DELLA TURNAZIONE O DELLA PRONTA REPERIBILITÀ. QUALORA SI TRATTI DI LAVORATORI AUTONOMI SARÀ SUFFICIENTE L'AUTOCERTIFICAZIONE. NON SONO VALIDE CERTIFICAZIONI O AUTOCERTIFICAZIONI PER PERCORSI CASA - LAVORO INFERIORI A CINQUE CHILOMETRI |
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20 |
VEICOLI DIRETTI O PROVENIENTI DAGLI ALBERGHI DELLA CITTÀ, SE I CONDUCENTI SONO MUNITI DI PRENOTAZIONE O FATTURA DELL’AVVENUTO PAGAMENTO DELL’ALBERGO |
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21 |
VEICOLI PER IL TRASPORTO DEI BAMBINI DA/PER GLI ASILI NIDO, LE SCUOLE MATERNE, LE SCUOLE ELEMENTARI; GLI ACCOMPAGNATORI DOVRANNO ESSERE IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE RILASCIATA DALLA SCUOLA O DI AUTOCERTIFICAZIONE, CON L’INDICAZIONE DEGLI ORARI DI ENTRATA ED USCITA DEI BAMBINI |
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22 |
VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI MERCI DEPERIBILI, CARBURANTI, FARMACI E PRODOTTI PER USO MEDICO (GAS TERAPEUTICI, ECC.) |
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23 |
VEICOLI CHE TRASPORTANO ATTREZZATURE E MERCI PER IL RIFORNIMENTO DI OSPEDALI, SCUOLE E CANTIERI |
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24 |
VEICOLI DEGLI AMBULANTI IN SEDE FISSA DIRETTI AI MERCATI DEL CENTRO O DA ESSI PROVENIENTI E AMBULANTI ITINERANTI MUNITI DI LICENZA |
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25 |
MACCHINE OPERATRICI E MACCHINE AGRICOLE, ESCLUSIVAMENTE PER LE OPERAZIONI CUI SONO PREPOSTE E PER I NECESSARI TRASFERIMENTI |
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26 |
VEICOLI DI CORTEI NUZIALI O DI CORTEI E TRASPORTI FUNEBRI |
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27 |
VEICOLI PER CONSEGNA PASTI ALLE MENSE AZIENDALI, SCOLASTICHE E OSPEDALIERE |
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28 |
AUTOCARRI DI CATEGORIA N2 E N3 (AUTOCARRI AVENTI MASSA MASSIMA SUPERIORE A 3,5 TONNELLATE) LIMITATAMENTE AL TRANSITO DALLA SEDE OPERATIVA DELL’IMPRESA TITOLARE DEL MEZZO ALLA VIABILITÀ ESCLUSA DAI DIVIETI |
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29 |
VEICOLI DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO, DI CUI ALL’ART. 60 DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA, ISCRITTI IN UNO DEI SEGUENTI REGISTRI: ASI, STORICO LANCIA, ITALIANO FIAT, ITALIANO ALFA ROMEO, STORICO FMI, LIMITATAMENTE ALLE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE |
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30 |
VEICOLI CONDOTTI DA PERSONE DI ETÀ SUPERIORE AI 65 ANNI PURCHÉ IL VEICOLO SIA DI PROPRIETÀ DEL CONDUCENTE O DI UN FAMILIARE CON MEDESIMA RESIDENZA |
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31 |
VEICOLI DI PROPRIETÀ DELLE AUTOSCUOLE, MUNITI DI LOGO IDENTIFICATIVO, PER LO SVOLGIMENTO DELLE ESERCITAZIONI DI GUIDA NEI GIORNI FERIALI (ALMENO DUE PERSONE A BORDO) |
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32 |
VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI VALORI E ARTICOLI DI MONOPOLIO A SERVIZIO DI ESERCIZI COMMERCIALI MUNITI DI APPOSITA CERTIFICAZIONE RILASCIATA DAL MONOPOLIO ESCLUSIVAMENTE NEL TRAGITTO DALL’ESERCIZIO ALLA SEDE DEL MONOPOLIO |
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33 |
AUTOVEICOLI PER TRASPORTI SPECIFICI E PER USO SPECIALE, COSI’ COME DEFINITO DALL’ART.54 DEL CODICE DELLA STRADA. |
L’inosservanza al presente provvedimento sarà sanzionata ai sensi delle disposizioni dettate dal Codice della Strada, Art.7 comma 13.
Le modalità di pagamento e di ricorso sono quelle previste dalle norme del Codice della Strada.
L'esecuzione del presente provvedimento è affidata agli Organi di Polizia Stradale individuati dall'art. 12 del Codice della Strada.
Tutte le informazioni e i chiarimenti in merito al presente provvedimento saranno fornite alla cittadinanza mediante il Servizio di Polizia Municipale.
Ultimo aggiornamento: 06/04/10