Descrizione
Per il rilascio dell’autorizzazione al relativo svolgimento è necessario rivolgersi al Servizio Commercio e Attività Produttive del Comune e la domanda dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio dello svolgimento della manifestazione.
• Descrizione
Per manifestazioni temporanee si intendono quelle manifestazioni ad es. musicali e danzanti, che si svolgono in un determinato periodo, con una data di inizio e fine precise.
• Requisiti
Requisiti soggettivi:
- possesso dei requisiti morali previsti dal R.D. n. 773/1931;
- assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia.
Requisiti oggettivi:
In caso di utilizzo di strutture, quali tribune e sedie, o nel caso in cui la manifestazione si svolga in uno spazio chiuso, ad esempio un cortile o capannone, occorre acquisire il parere di agibilità della Commissione Comunale di Vigilanza, ai sensi dell’articolo 80 del R.D. n. 773/1931.
Nei due anni successivi al rilascio dell’autorizzazione, qualora la manifestazione si ripeta con le medesime strutture ed impianti, già autorizzati dalla Commissione comunale di vigilanza e qualora non siano mutate le condizioni relative, la manifestazione potrà essere autorizzata direttamente dal Comune senza il prescritto parere della Commissione di Vigilanza.
Per manifestazioni in luoghi all’aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, pur in presenza di palchi o pedane per artisti di altezza non superiore a m. 0,8 e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico, la manifestazione verrà autorizzata dal Comune ferma restando la necessità delle certificazioni di idoneità statica delle strutture allestite e di dichiarazione di esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l’approntamento e
l’idoneità dei mezzi antincendio.
Per le manifestazioni musicali dovrà inoltre farsi riferimento all’ufficio Ambiente del Comune ai fini del rispetto della normativa sul rumore.
• Presentazione della domanda
Per ottenere l’autorizzazione occorre presentare domanda completa della documentazione richiesta.
In presenza di attività di somministrazione a pagamento, durante la manifestazione, occorre presentare, anche apposita SCIA di somministrazione temporanea .
Principali riferimenti normativi relativi alle autorizzazioni di PS
Manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo (concerti, eventi)
- Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza TULPS (artt. 68, 69 e 80);
- D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311 – Regolamento per la semplificazione dei
procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza.
PREAVVISO DI PUBBLICA MANIFESTAZIONE
Gli organizzatori di pubbliche manifestazioni (sportive, processioni, cortei, ecc.) devono darne preavviso al Questore ed al Comandante della Stazione dei Carabinieri almeno tre giorni prima dell'evento.
La presentazione del preavviso non esime gli organizzatori od i promotori dall'obbligo di munirsi di tutte le autorizzazioni, i pareri, le prese d'atto richieste da specifiche disposizioni di legge per taluni particolari tipi di manifestazioni (pubblici spettacoli, ecc.).
Le modalità di svolgimento delle manifestazioni non potranno essere variate rispetto a quanto dichiarato nel preavviso, se non nel rispetto dei tempi di legge (3 giorni) e previa nuova comunicazione al Questore ed al Comandante della Stazione Carabinieri.
Il Questore, per ragioni di ordine pubblico, moralità e sanità pubblica, può impartire prescrizioni sui modi e sui tempi di svolgimento della manifestazione.
Normativa
- R.D. 773/1931 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, art. 18
Modulistica (vedi box allegati)
- Richiesta manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo
- SCIA attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande (Cfr. nota sottoriportata *)
- Vademecum agibilità strutture
- Preavviso di pubblica manifestazione
*
Somministrazione temporanea in occasione di fiere, feste,mercati o altre riunioni straordinarie -
Ai fini dello svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di fiere,feste, mercati o altree riunioni straordinarie, si fa presente che l'art. 10 co. 3 della Legge Regionale 14/2003 prevede " Per lo svolgimento delle attività di somministrazione svolte in forma temporanea, nell'ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico” sono richiesti esclusivamente i requisiti morali di cui all'articolo 6, comma 1, nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie e in materia di sicurezza",
Si fa altresì presente che qualora la somministrazione temporanea non sia svolta nell’ambito delle manifestazioni di cui all'art.10 comma 3 della LR 14/2003, occorre invece il possesso dei requisiti professionali.
Tipo di documento
Modulistica
Ufficio responsabile
Ultimo aggiornamento: 11-05-2023, 13:05