Descrizione
Nuova apertura
L’apertura di un nuovo esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetta al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune, sulla base delle norme previsti dalla normativa vigente e dei criteri di programmazione approvati dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 5 del 17.02.2011.Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato altresì all’accertamento dei requisiti morali e professionali delle Titolare dell’Impresa individuale o del Legale Rappresentante della Società.La domanda deve essere presentata alla Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), utilizzano l’apposito modello e corredata degli allegati riportati in calce allo stesso.L’autorizzazione rilasciata è relativa esclusivamente ai locali in essa indicati e l’attività deve essere esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza - prevenzione incendi e sorvegliabilità (i criteri di sorvegliabilità sono contenuti nel D.M. 17/12/1992 n.564, modificato dal D.M. 5/8/1994 n.534).
Ampliamento di superficie
L’ampliamento di superficie di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto alla presentazione di SCIA Segnalazione Certificata di Inizio Attività ed è soggetto al rispetto delle norme previste dalla normativa vigente e dei criteri di programmazione approvati dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 5 del 17.02.2011.La SCIA – corredata degli allegati richiestI – deve essere presentata dal Titolare dell’Impresa individuale o dal Legale Rappresentante della Società alla Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), utilizzano l’apposito modello.L’esercizio dell’attività è subordinata al rispetto delle vigenti norme in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza - prevenzione incendi e sorvegliabilità.
Trasferimento di gestione o titolarità / trasferimento di sede/riduzione di superficie
Il trasferimento di gestione o titolarità di un pubblico esercizio – il trasferimento di sede nell’ambito della stessa zona o la riduzione di superficie del locale sono soggetti alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da inoltrare alla Sportello Unico Attività Produttive da parte del Titolare dell’Impresa individuale o del Legale Rappresentante della Società, utilizzando l’apposito modello.Il subentrante nell’attività deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali.Il trasferimento di sede è subordinato al rispetto dei criteri di programmazione approvati dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 5 del 17.02.2011.L’attività deve essere esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza - prevenzione incendi e sorvegliabilità. Le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e delle pene previste dall’art. 19 – comma 6 – della L. n. 241/90 e s.s.m.i. (reclusione da 1 a 3 anni) ove il fatto non costituisca più grave reato.
Cessazione dell’attività
La cessazione definitiva dell’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande deve essere comunicata al Comune, utilizzando l’apposito modello.
- Somministrazione temporanea in occasione di fiere, feste,mercati o altre riunioni straordinarie-
Ai fini dello svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di fiere,feste, mercati o altree riunioni straordinarie, si fa presente che l'art. 10 co. 3 della Legge Regionale 14/2003 prevede " Per lo svolgimento delle attività di somministrazione svolte in forma temporanea, nell'ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico sono richiesti esclusivamente i requisiti morali di cui all'articolo 6, comma 1, nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie e in materia di sicurezza",
Si fa altresì presente che qualora la somministrazione temporanea non sia svolta nell’ambito delle manifestazioni di cui all'art.10 comma 3 della LR 14/2003, occorre invece il possesso dei requisiti professionali.
Tipo di documento
Modulistica
Documenti
Ufficio responsabile
Ultimo aggiornamento: 11-05-2023, 13:05