DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (Testamento Biologico)
Informazioni e contatti
Con la Legge n. 219 del 22 dicembre 2017 (GU n. 12 del 16 gennaio 2018), comunemente nota come legge sul testamento biologico, sono state introdotte nell’ordinamento italiano "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate sul trattamento".
La legge stabilisce che una persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, possa esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiale, nel caso in cui dovesse trovarsi in stato d'incapacità.
A tal fine redige le Disposizioni Anticipate di Trattamento a mezzo:
· atto pubblico
· scrittura privata autenticata
· scrittura privata consegnata personalmente all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza
· scrittura privata consegnata personalmente presso le strutture sanitarie
Con le Disposizioni Anticipate di Trattamento il disponente nomina un fiduciario che lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. Il fiduciario accetta l'incarico con la sottoscrizione delle DAT o con dichiarazione separata da allegare alle Disposizioni.
L'interessato può redigere le DAT nel modo che ritiene più opportuno, inserendo i dati anagrafici, l'indicazione delle situazioni in cui dovranno essere applicate le DAT, il consenso o il rifiuto di
specifiche misure mediche, trattamenti sanitari, accertamenti diagnostici e scelte terapeutiche, data e firma.
Le DAT possono essere modificate o revocate dal disponente in qualsiasi momento.
Le disposizioni devono essere consegnate personalmente dal disponente presso l’Ufficio di Stato Civile per i residenti nel Comune di Montecchio Emilia (gli appuntamenti sono dati di norma nelle
giornate di lunedì od in caso di impossibilità, in altre giornate concordate).
L’Ufficiale dello Stato Civile non partecipa alla redazione delle DAT, né fornisce informazioni sul contenuto.
L’Ufficiale dello Stato Civile verifica l’effettiva residenza del disponente e ne accerta l’identità.
Provvede alla registrazione, all’archiviazione ed alla conservazione delle DAT.
Il disponente, previo appuntamento, può rivolgersi all’Ufficio DAT per integrare, modificare, revocare le DAT consegnate.
Le DAT sono esenti dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo o diritto