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Descrizione

Attività di vendita esercitata da agricoltori

Alla vendita effettuata dagli imprenditori agricoli si applicano le disposizioni del D.lgs 114/1998 (normativa del commercio) soltanto qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4.000.000 di euro per le società.

Negli altri casi l’attività di vendita esercitata dagli agricoltori non è soggetta alla normativa del commercio ma è prevista da apposito decreto legislativo (il D.lgs 228/2001).

Tale decreto prevede che gli imprenditori agricoli, singoli o associati, possano vendere direttamente prodotti agricoli provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende:

- se iscritti nel registro delle imprese (art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n.580);

- se in possesso dei requisiti morali necessari per l’esercizio dell’attività di vendita (non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna).

Possono essere posti in vendita dalle imprese agricole anche i cosiddetti "prodotti derivati", ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, e finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.

L'attività di vendita esercitata dagli imprenditori agricoli oggi può svolgersi in tutto il territorio della Repubblica:

  • in forma itinerante;
  • in posteggi su aree pubbliche;
  • in locali aperti al pubblico;
  • su superfici all'aperto nell'àmbito dell'azienda agricola;
  • su altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità.

Tipo di documento

Modulistica

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Ufficio responsabile

Ultimo aggiornamento: 11-05-2023, 13:05