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Si allega provvedimento di non applicazione dello stralcio parziale dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate – Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino ai 1.000 euro, ai sensi dell’art. 1 commi 227-229, legge n. 197/2022.


Il Consiglio Comunale nella seduta del 30 gennaio 2023 ha deliberato la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi affidati all’Agenzia Entrate e Riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a 1.000 euro ai sensi dell’articolo 1, commi 227 – 229 Legge n. 197/2022.

La delibera è stata assunta con i voti favorevoli di dieci consiglieri appartenenti al Gruppo “Montecchio Futura”, con il voto contrario di un consigliere appartenente al Gruppo “Lega” e con l’astensione del Gruppo “Viviamo Montecchio”.

Si segnala che il comma 231 sempre della Legge n. 197/2022 dispone che i debiti in carico agli Agenti della Riscossione per il periodo 1° gennaio 2000 - 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere interessi e sanzioni, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Pertanto applicando il citato comma 231 si ottiene la definizione agevolata dei carichi con attribuzione degli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare in quanto viene richiesto il versamento della quota capitale e delle spese; tale beneficio però viene fruito a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024.

Per eventuali verifiche delle posizioni debitorie relative ai tributi a gestione comunale i competenti Uffici Comunali sono a disposizione.


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Ultimo aggiornamento: 11-05-2023, 13:05