La dichiarazione IMU deve essere presentata in caso di variazioni del patrimonio immobiliare rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Le dichiarazioni già presentate ai fini dell’imposta Comunale per gli immobili (ICI) valgono anche per l'IMU.

E’ confermata la normativa che esenta dall'obbligo dichiarativo le compravendite registrate in atti notarili (art 13, comma 12 ter, del D.L. 201/2011, convertito con la L. 214/2011, convertito con la legge 214/2011).

Si riepilogano le scadenze di presentazione delle dichiarazioni IMU:

  • Variazioni intervenute nell'anno 2018 SCADENZA 31/12/2019
  • Variazioni intervenute nell'anno 2019 SCADENZA 31/12/2020
  • Variazioni intervenute nell’anno 2020 SCADENZA 30/06/2021
  • Variazioni intervenute nell’anno 2021 SCADENZA 30/06/2023
  • Variazioni intervenute nell'anno 2022 SCADENZA 30/06/2023

Dal 1° gennaio 2020 l’IMU è regolata dall’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge n. 160/2019. Il comma 738 della suddetta normativa ha, tra l’altro, disposto l’abolizione della TASI a far tempo dal 01/01/2020, pertanto le fattispecie immobiliari (beni merce e fabbricati rurali strumentali) che sino al 31/12/2019 erano gravate da TASI, dal 2020 sono sottoposte a tassazione IMU.

L’articolo 1, comma 769, legge n. 160/2019 stabilisce che le variazioni intervenute sugli immobili, rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, devono essere dichiarate entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate.

Pertanto le variazioni intervenute nel corso del corrente anno d’imposta dovranno essere dichiarate entro il termine del 30 giugno dell’anno prossimo.
Per le dichiarazioni IMU da presentarsi nell’anno 2022 e relative all’anno d’imposta 2021, il termine per la loro presentazione è stato differito al 31/12/2022 dall’articolo 35, comma 4, d.l. n. 73/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2022, e, successivamente, al 30/06/2023 dall’articolo 3, comma 1, d.l. n. 198/2022.
Da quanto sopra riportato, emerge che entro la data del 30/06/2023 dovranno essere presentate le dichiarazioni IMU, se dovute, relative agli anni d’imposta 2021 e 2022.

Con Decreto Direttoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29/07/2022, è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione denominato IMU-IMPi da utilizzare per comunicare le variazioni intervenute nel corso dell’anno 2021 e successivi, nonché le relative istruzioni alle quali si rimanda per la regolamentazione degli obblighi dichiarativi da parte dei soggetti passivi d’imposta.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell’IMU e della TASI.

Per quanto riguarda, invece, gli immobili di proprietà degli Enti non commerciali individuati dall’art. 1, comma 759, lettera g), legge n. 160/2019, il comma 770 della medesima norma stabilisce che la dichiarazione deve essere presentata ogni anno e, quindi, indipendentemente dal fatto che si siano o meno verificate variazioni che comportano un diverso ammontare dell’imposta.
Il termine di presentazione della dichiarazione è, anche in tal caso, fissato al 30 giugno dell’anno successivo.
Il Ministero dovrà approvare il necessario modello di dichiarazione, nelle more dell’entrata in vigore del decreto, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione IMU/TASI ENC.

Il Decreto ministeriale e le istruzioni alla compilazione del modello, stabiliscono che la dichiarazione IMU-IMPi va presentata al Comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati nel modello.

La presentazione deve avvenire attraverso una delle seguenti modalità:

  • con posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: montecchio-emilia@cert.provincia.re.it
  • per via telematica dal dichiarante (previa abilitazione ai servizi Entratel o Fisconline);
  • per via telematica tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998, e successive modificazioni
  • all’Ufficio Protocollo del Comune di Montecchio Emilia da parte dell’interessato