Cos'è
Con la Legge di Bilancio 2020 (L.160/2019) è stata abrogata la TASI e istituita la nuova IMU, che accorpa in parte la precedente TASI, semplificando così la gestione dei tributi locali.
La Nuova IMU non presenta novità radicali rispetto alla disciplina precedente:
- viene confermata l’esenzione dall’IMU dell’abitazione principale (e delle relative pertinenze), ad eccezione di quelle censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- sono considerate assimilate all’abitazione principale: le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, gli alloggi appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze, l’unico immobile, corredato delle relative pertinenze, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali adibiti ad abitazione principale, la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice ( viene introdotta infatti la figura del genitore affidatario della casa familiare, in sostituzione di quella dell’ex coniuge);
- viene confermata l’esenzione da IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 29/03/2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo1, comma 3, del medesimo decreto legislativo;
- vengono assoggettati ad IMU i seguenti immobili in precedenza assoggettati a TASI: fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/93, n. 557 effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività agricola e i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (“beni merce”), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- viene confermata la riduzione al 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione principale, a condizione che:
- il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- il comodante non possieda altre abitazioni in Italia ad eccezione della propria abitazione principale (nello stesso Comune di residenza del comodatario e non classificata in A/1, A/8 o A/9);
- il contratto sia registrato (Sono in ogni caso escluse dalla riduzione in questione le - unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
- viene confermata la riduzione al 75% per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9/12/98, n. 431;
- nuova riduzione del 50% dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a partire dall’anno 2021, per i pensionati residenti all'estero per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia;