RAVVEDIMENTO OPEROSO
L'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, e successive modifiche ed integrazioni, consente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento delle somme dovute. Il ravvedimento comporta delle riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziate verifiche o altre attività amministrative di accertamento.
Riportiamo di seguito le modalità operative per effettuare il ravvedimento operoso relativamente alla omissione del versamento del tributo, in quanto risulta essere la più frequente:
Omesso versamento del tributo e sanzioni
Nel caso il Contribuente non abbia provveduto ad effettuare il versamento della TASI entro le scadenze previste, è possibile effettuare il versamento tardivo applicando all'imposta dovuta e non versata le sanzioni e gli interessi.
Se il versamento viene effettuato entro il quattordicesimo giorno dalla data di scadenza, la sanzione è pari al 0,1% giornaliero per ogni giorno di ritardo. Ad esempio se la regolarizzazione avviene il quarto giorno la sanzione sarà pari a: 0,1% x 4 = 0,4%, se la regolarizzazione avviene il quattrodicesimo giorno la sanzione sarà pari a: 0,1% x 14 = 1,4%. Gli interessi vanno calcolati a giorni sulla base della percentuale dello 0,3% annuo dal 01/01/2018 al 31/12/2018 e dello 0,8% annuo a partire dal 01/01/2019.
Se il versamento viene effettuato dal quindicesimo giorno dalla normale scadenza ed entro 30 giorni dalla stessa la sanzione è pari al 1,5% (1/10 del 15%), gli interessi vanno calcolati a giorni sulla base della percentuale dello 0,3% annuo dal 01/01/2018 al 31/12/2018 e dello 0,8% annuo a partire dal 01/01/2019.
Se il versamento viene effettuato oltre il 30° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 90 giorni dal medesimo termine la sanzione è pari al 1,67% (1/9 del 15%), gli interessi vanno calcolati a giorni sulla base della percentuale dello 0,3% annuo dal 01/01/2018 al 31/12/2018 e dello 0,8% annuo a partire dal 01/01/2019.
Se il versamento viene effettuato oltre il 90° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro il termine di presentazione della dichiarazione TASI (30 giugno) dal medesimo termine la sanzione è pari al 3,75% (1/8 del 30%), gli interessi vanno calcolati a giorni sulla base della percentuale dello 0,3% annuo dal 01/01/2018 al 31/12/2018 e dello 0,8% annuo a partire dal 01/01/2019.
Per le ulteriori casistiche relative a ridotti od omessi versamenti in presenza di dichiarazione infedele od omessa si consiglia di consultare il modello di ravvedimento scaricabile dal “box allegati” disponibile nel presente link.
Il contribuente che intende sanare la violazione dovrà munirsi di un modello F24 o del bollettino postale per il versamento della TASI e compilarlo secondo le istruzioni allegate al modello o al bollettino.
Una volta effettuato il versamento tardivo occorre comunicare all'ufficio l'avvenuto pagamento a sanatoria, utilizzando l'apposito modello (scaricabile dal “box allegati”) al quale dovrà essere allegata la fotocopia della ricevuta di versamento.
Al contribuente che pur avendo versato in ritardo l'imposta non ha effettuato il versamento comprensivo della sanzione ridotta e degli interessi, verrà inviato, nei termini di legge, un avviso di accertamento comprendente l'applicazione delle sanzioni intere e degli interessi maturati fino all'eseguito versamento
DICHIARAZIONE TASI
I soggetti passivi devono presentare la Dichiarazione TASI entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. Detto termine è prorogato al 31 dicembre (D.L. n.34/2019 art.3-ter).
Non essendo ancora stato approvato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze il modello ufficiale, si mette a disposizione il modello e le relative istruzioni predisposto da ANUTEL, scaricabili dal box allegati.
DICHIARAZIONE IMU/TASI – ENTI NON COMMERCIALI
Con Decreto del M.E.F. è stato approvato, con le relative istruzioni, il modello di dichiarazione agli effetti dell’imposta municipale propria IMU e del tributo per i servizi indivisibili TASI da utilizzare, a decorrere dall’anno di imposta 2012, ai sensi dell’articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
Dal box allegati è possibile visionare e scaricare il Decreto,il Modello Dichiarazione IMU-TASI e le relative istruzioni.
Con Delibera di G.C. n.91 del 24/09/2014 è stata nominata Funzionario Responsabile TASI la Dott.ssa Procacci Flavia.