La Regione Emilia-Romagna dal 1996 porta avanti il “Piano regionale di protezione dall’amianto” (delibera di Giunta 497/1996), che già prevedeva una serie di azioni per acquisire informazioni sulla presenza di amianto negli edifici pubblici e privati e negli stabilimenti produttivi dell'intero territorio regionale.
Sono state successivamente emanate specifiche indicazioni, elaborate nel 2002, da un gruppo di lavoro regionale, "per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto e per la valutazione del rischio”: uno strumento sulle procedure da adottare per valutare lo stato di conservazione delle coperture costituite da lastre in cemento-amianto, a disposizione in particolare dei proprietari di immobili.

Ogni soggetto proprietario di qualsiasi tipo di fabbricato in cui sono presenti manufatti contenenti amianto deve, a proprie spese, eseguire la valutazione delle coperture in cemento amianto e/o degli altri manufatti contenenti amianto presenti.
La valutazione è necessaria a determinare il potenziale rilascio di fibre nell'aria e pertanto va coinvolto un tecnico competente, di fiducia, appositamente incaricato allo scopo di effettuare la valutazione. La gestione dell'amianto non può essere in capo a persone inesperte o non abilitate.
In relazione ai risultati della valutazione si dovranno mettere in opera degli interventi che possono essere di controllo (nel caso di materiali in buono stato) o di bonifica (nel caso di materiali in cattivo stato). La valutazione deve essere eseguita anche se la presenza dell'amianto e' solo sospetta.
La valutazione della qualità dei manufatti contenenti amianto deve essere eseguita secondo le disposizioni del DM 6 settembre 1994.

Per le coperture in cemento amianto valgono le indicazioni della Regione Emilia Romagna contenute nelle Linee Guida per la Valutazione dello stato di conservazione delle Coperture in Cemento-Amianto e per la Valutazione del rischio.
In particolare la valutazione deve stabilire se le coperture sono classificabili:
- in stato discreto;
- in stato scadente - bonifica necessaria;
- in stato pessimo - bonifica necessaria.

La valutazione delle altre tipologie di manufatti contenenti amianto diversi dalle coperture deve stabilire se il materiale contenente amianto è classificabile come:
- materiale integro non suscettibile di danneggiamento;
- materiale integro suscettibile di danneggiamento;
- materiale danneggiato in area non estesa;
- materiale danneggiato in area estesa - bonifica necessaria.

In quali casi e secondo quale tempistica va eseguita la bonifica? In base alla tipologia di manufatto e al relativo stato di conservazione sono da adottarsi apposite attività entro una tempistica definita:

tipologia di manufatto

stato di conservazione

attività da svolgere

tempistica

coperture

  • discreto
  • scadente
  • pessimo
  • manutenzione e controllo
  • bonifica
  • bonifica
  • //
  • entro 36 mesi
  • entro 6 - 18 mesi

altri manufatti

  • materiale integro non suscettibile di danneggiamento
  • materiale integro suscettibile di danneggiamento
  • materiale danneggiato in area non estesa
  • materiale danneggiato in area estesa
  • manutenzione e controllo


  • eliminazione delle cause + manutenzione e controllo
  • restauro ed eliminazione delle cause  + manutenzione e controllo 
  • bonifica

in base alle indicazioni
del tecnico e di AUSL