La Regione Emilia-Romagna dal 1996 porta avanti il “Piano regionale di protezione dall’amianto” (delibera di Giunta 497/1996), che già prevedeva una serie di azioni per acquisire informazioni sulla presenza di amianto negli edifici pubblici e privati e negli stabilimenti produttivi dell'intero territorio regionale.
Sono state successivamente emanate specifiche indicazioni, elaborate nel 2002, da un gruppo di lavoro regionale, "per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto e per la valutazione del rischio”: uno strumento sulle procedure da adottare per valutare lo stato di conservazione delle coperture costituite da lastre in cemento-amianto, a disposizione in particolare dei proprietari di immobili.

Ogni soggetto proprietario di qualsiasi tipo di fabbricato in cui sono presenti manufatti contenenti amianto deve, a proprie spese, eseguire la valutazione delle coperture in cemento amianto e/o degli altri manufatti contenenti amianto presenti.
La valutazione è necessaria a determinare il potenziale rilascio di fibre nell'aria e pertanto va coinvolto un tecnico competente, di fiducia, appositamente incaricato allo scopo di effettuare la valutazione. La gestione dell'amianto non può essere in capo a persone inesperte o non abilitate.
In relazione ai risultati della valutazione si dovranno mettere in opera degli interventi che possono essere di controllo (nel caso di materiali in buono stato) o di bonifica (nel caso di materiali in cattivo stato). La valutazione deve essere eseguita anche se la presenza dell'amianto e' solo sospetta.
La valutazione della qualità dei manufatti contenenti amianto deve essere eseguita secondo le disposizioni del DM 6 settembre 1994.

Per le coperture in cemento amianto valgono le indicazioni della Regione Emilia Romagna contenute nelle Linee Guida per la Valutazione dello stato di conservazione delle Coperture in Cemento-Amianto e per la Valutazione del rischio.
In particolare la valutazione deve stabilire se le coperture sono classificabili:
- in stato discreto;
- in stato scadente - bonifica necessaria;
- in stato pessimo - bonifica necessaria.

La valutazione delle altre tipologie di manufatti contenenti amianto diversi dalle coperture deve stabilire se il materiale contenente amianto è classificabile come:
- materiale integro non suscettibile di danneggiamento;
- materiale integro suscettibile di danneggiamento;
- materiale danneggiato in area non estesa;
- materiale danneggiato in area estesa - bonifica necessaria.

In quali casi e secondo quale tempistica va eseguita la bonifica? In base alla tipologia di manufatto e al relativo stato di conservazione sono da adottarsi apposite attività entro una tempistica definita:

tipologia di manufatto

stato di conservazione

attività da svolgere

tempistica

coperture

  • discreto
  • scadente
  • pessimo
  • manutenzione e controllo
  • bonifica
  • bonifica
  • //
  • entro 36 mesi
  • entro 6 - 18 mesi

altri manufatti

  • materiale integro non suscettibile di danneggiamento
  • materiale integro suscettibile di danneggiamento
  • materiale danneggiato in area non estesa
  • materiale danneggiato in area estesa
  • manutenzione e controllo


  • eliminazione delle cause + manutenzione e controllo
  • restauro ed eliminazione delle cause  + manutenzione e controllo 
  • bonifica

in base alle indicazioni
del tecnico e di AUSL

La bonifica può essere realizzata tramite:

  • confinamento - si ottiene con installazione di una nuova copertura al di sopra di quella esistente in cemento amianto (riferimento di legge: punto 3c del DM 6 settembre 1994);
  • incapsulamento - trattamento delle lastre con prodotti che rivestono il materiale impedendo il rilascio delle fibre (riferimento di legge: punto 3b del DM 6 settembre 1994);
  • rimozione - eliminazione e conseguente smaltimento del materiale contenente amianto.

La valutazione dei manufatti contenenti amianto deve essere eseguita da tecnici abilitati appositamente incaricati (in caso di controllo eseguito dalle autorità competenti può essere richiesta l'esibizione della lettera di incarico). Le categorie di professionisti abilitati sono le seguenti :

  • Geometra o Perito Industriale o Perito Chimico o altro soggetto abilitato, sulla base dei relativi ordinamenti professionali;
  • Ingegnere o Architetto o Chimico o Geologo o Biologo o altro soggetto abilitato, sempre sulla base dei relativi ordinamenti professionali. Il tecnico incaricato deve certificare, sotto la propria responsabilità, lo stato di conservazione del manufatto o l'eventuale assenza di amianto, se del caso eseguendo anche accertamenti di laboratorio.

La certificazione deve essere esibita, a richiesta, all'organo di vigilanza (AUSL) e al Comune. Il tecnico incaricato deve specificare nella relazione il tempo entro il quale l'eventuale bonifica deve essere eseguita e, eventualmente, la tecnica di intervento consigliata.

La società incaricata, prima dell'inizio di lavori di bonifica o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, predispone un Piano di Lavoro per lo smaltimento (riferimento di legge DLgs. 81/2008 - Capo III) che viene trasmesso all'ASL almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. ASL può richiedere particolari prescrizioni per le operazioni di bonifica.
Per quanto concerne i lavori eseguiti su immobili siti nel Comune di Montecchio Emilia, le attività di bonifica dell'amianto sono soggette alle procedure edilizie che vanno presentate presso l’ufficio competente e sono da svolgere a cura di un tecnico abilitato.

  • nel caso di rifacimento o confinamento del manto di copertura contenente cemento-amianto è necessario presentare al Servizio Edilizia Privata del Comune la relativa Comunicazione (CILA) a firma di un tecnico abilitato ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 15/2013;
  • nel caso di incapsulamento dovrà essere data comunicazione in forma scritta e preventivamente all'esecuzione dei lavori al citato servizio comunale.

  • i dati del proprietario dell'immobile e del committente dei lavori (ad es. affittuario);
  • indirizzo e dati catastali dell'immobile interessato dai lavori;
  • i dati della ditta esecutrice dei lavori;
  • una breve descrizione e le date di inizio e fine lavori. 

  • le copie fotostatiche dei documenti di identità del proprietario e del sottoscrittore la comunicazione;
  • i documenti della ditta esecutrice dei lavori attestanti i requisiti tecnici-professionali;
  • una dichiarazione del committente/responsabile dei lavori che le opere saranno eseguite nel rispetto delle normative vigenti in materia di cemento-amianto (L. n. 257/1992 e s.m. e i.), di edifici vincolati (D.lgs n.42/2004 e s.m. e i.) ed in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/2008 e s.m. e i.).