Requisiti minimi di efficienza e certificazione energetica degli edifici

In seguito alla Direttiva 2010/31/UE e all'emanazione dei provvedimenti nazionali relativi ai requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e alle linee guida nazionali sulla certificazione energetica, la Regione Emilia-Romagna ha provveduto ad aggiornare la propria disciplina in materia.

Con la DGR 967 del 20/07/2015 viene approvato l’Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici (artt.25 e 25-bis L.R. 26/2004).

Con la DGR 1715 del 24 ottobre 2016 la Regione modifica la propria normativa in materia di requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici.

Le nuove norme impongono un cambiamento radicale nei livelli di prestazione energetica attesi per gli edifici e disciplinano i diversi gradi di applicabilità dei requisiti, in base al tipo di intervento edilizio, ponendo una serie di obblighi anche per interventi sull’edilizia esistente.

La Dgr n. 967/2015 e le sue successive modifiche, definisce in particolare:

  • gli standard minimi di rendimento energetico degli edifici di nuova costruzione e degli edifici esistenti oggetto di interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica;
  • le prestazioni richieste agli edifici di nuova costruzione per essere considerati "edifici ad energia quasi zero", e le decorrenze a partire dalle quali corre l'obbligo di assumerle sistematicamente a riferimento per gli edifici di nuova costruzione;
  • le metodologie ed i criteri di calcolo utilizzabili per la valutazione della prestazione energetica degli edifici ed impianti, al fine di consentire la verifica dei requisiti minimi in fase di progettazione e di realizzazione degli interventi edilizi, e le relative norme di riferimento;
  • il modello della relazione tecnica che i tecnici devono predisporre al fine di attestare la rispondenza del progetto alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici di cui al presente atto;
  • il modello dell'attestato di qualificazione energetica che deve essere rilasciato, nei casi previsti, al termine della realizzazione dell'intervento, al fine di attestare la conformità dell'opera realizzata ai requisiti minimi di cui al presente atto.

Con l’emanazione di questo provvedimento si compie un passo importante verso l’incremento degli edifici ad energia quasi zero: infatti, a partire dal 1 gennaio 2019 i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazioni significative dovranno essere realizzati in modo tale da ridurre al minimo i consumi energetici coprendoli in buona parte con l’uso delle fonti rinnovabili.